[1]- Operatori delle scommesse sportive

[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, in particolare limitando: a le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive; b l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione sportiva o l'abuso di informazioni privilegiate; c il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni di scommesse relative alle competizioni alle quali prendono parte; d la possibilita', per qualsiasi operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o una parte interessata alla competizione, o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni o parte interessata partecipa; 2 Ciascuna Parte incoraggia i suoi operatori delle scommesse sportive, e per loro tramite le organizzazioni internazionali di operatori delle scommesse sportive, a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti in merito alle conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attivita' di contrasto, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni. 3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorita' di regolamentazione delle scommesse, alle altre autorita' responsabili o alle piattaforme nazionali.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art10 · fonte del testo