[1]- Organizzazioni sportive e organizzatori di competizioni

[2]1 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni a adottare e attuare regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e principi di buona governance relativi, tra l'altro: a alla prevenzione dei conflitti di interesse, compresi: - la proibizione per le parti interessate alla competizione di scommettere sulle competizioni sportive alle quali partecipano; - la proibizione dell'abuso o della divulgazione delle informazioni privilegiate; b il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e dei loro membri affiliati; c l'obbligo per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente eventuali attivita' sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere considerati una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad adottare e attuare le opportune misure per garantire: a un controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive esposte al rischio di manipolazione; b disposizioni in merito alla segnalazione immediata di casi di attivita' sospette legate alla manipolazione delle competizioni sportive alle pertinenti autorita' pubbliche o piattaforme nazionali; c meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali informazioni relative a casi effettivi o potenziali di manipolazione delle competizioni sportive, compresa un'adeguata protezione per coloro che denunciano irregolarita'; d la sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione, compresi i giovani atleti, sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni; e la designazione il piu' possibile tardiva dei funzionari per le competizioni sportive, in particolare giudici e arbitri. 3 Ciascuna Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive, e per loro tramite le organizzazioni sportive internazionali, ad applicare sanzioni e misure disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle loro regole interne contro la manipolazione delle competizioni sportive, in particolare quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ad assicurare riconoscimento e attuazione reciproci delle sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi. 4 La responsabilita' disciplinare stabilita dalle organizzazioni sportive non esclude la responsabilita' penale, civile o amministrativa.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art7 · fonte del testo