[1]- Protezione dei dati personali

[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che tutte le azioni intraprese contro la manipolazione delle competizioni sportive siano conformi alle pertinenti norme e disposizioni legislative nazionali e internazionali in merito alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni previsto dalla presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le autorita' pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione applichino le misure richieste per garantire che nella raccolta, nel trattamento e nello scambio dei dati personali, indipendentemente dalla natura di tali scambi, si presti la dovuta attenzione ai principi di legittimita', adeguatezza, pertinenza e precisione, nonche' alla sicurezza dei dati e ai diritti delle persone interessate. 3 Ciascuna Parte dispone nella propria legislazione che le varie autorita' pubbliche e organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione garantiscano che lo scambio di dati ai fini della Convenzione non vada oltre il minimo necessario per raggiungere i fini dichiarati dello scambio. 4 Ciascuna Parte invita le autorita' pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione a dotarsi dei mezzi tecnici necessari ad assicurare la sicurezza dei dati scambiati e la loro affidabilita' e integrita', nonche' la disponibilita' e l'integrita' dei sistemi di scambio di dati e l'identificazione degli utenti.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art14 · fonte del testo