[1]- Coordinamento interno

[2]1 Ciascuna Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorita' pubbliche coinvolte nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art4 · fonte del testo