[1]- Misure di protezione

[2]1 Ciascuna Parte prende in considerazione l'adozione delle misure giuridiche necessarie a proteggere efficacemente: a le persone che forniscono, in buona fede e in base a premesse ragionevoli, informazioni sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, o che in altro modo collaborino con le autorita' responsabili delle indagini e dell'azione penale. b i testimoni che depongono in relazione a tali reati; c se del caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art21 · fonte del testo