[1]- Responsabilita' delle persone giuridiche

[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualita' di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base: a del potere di rappresentanza della persona giuridica; b dell'autorita' di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c dell'autorita' di esercitare controlli in seno alla persona giuridica. 2 In linea con i principi giuridici delle Parti la responsabilita' della persona giuridica puo' essere penale, civile o amministrativa. 3 Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorita'. 4 Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art18 · fonte del testo