[1]- Misure per ottenere prove elettroniche

[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a ottenere prove elettroniche mediante, tra l'altro, la conservazione rapida di dati informatici immagazzinati, la conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico, gli ordini di produzione, la perquisizione e il sequestro di dati informatici immagazzinati, la raccolta in tempo reale di dati sul traffico e l'intercettazione di dati relativi al contenuto, in conformita' alla propria legislazione nazionale, nell'ambito delle indagini sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art20 · fonte del testo