[1]- Complicita' e favoreggiamento

[2]1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, alla complicita' e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art17 · fonte del testo