[1]- Responsabilita' delle persone giuridiche

[2]1. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per reati di cui alla presente Convenzione, quando commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su: a. un potere di rappresentanza della persona giuridica; b. l'autorita' di prendere decisioni a nome della persona giuridica; c. l'autorita' di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

[3]2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinche' una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 del presente articolo che agisca sotto la sua autorita' ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica.

[4]3. Conformemente ai principi propri dell'ordinamento di ciascuna Parte, la responsabilita' di una persona giuridica puo' essere penale, civile o amministrativa.

[5]4. Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale di una persona fisica che abbia commesso il reato.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

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