[1]- Sanzioni contro le persone giuridiche

[2]1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 18 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie, ed eventualmente ad altre misure quali: a interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attivita' commerciale; b assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria c liquidazione giudiziaria.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art23 · fonte del testo