[1]- Piattaforma nazionale

[2]1 Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizione sportive. La piattaforma nazionale, in conformita' al diritto nazionale, tra l'altro: a funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorita' pertinenti; b coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; c riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione; d trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle autorita' pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive; e collabora con le organizzazioni e le autorita' competenti a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo della piattaforma nazionale.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art13 · fonte del testo