[1]da prestazioni personali

[2]Lo Stato di residenza deve esentare i membri della Sede consolare e i membri della loro famiglia da ogni prestazione personale e da ogni servizio di pubblico interesse, di qualunque natura, e da oneri militari quali la requisizione, i contributi e gli alloggi militari.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art41 · fonte del testo