I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, che convivono con essi e che non sono cittadini dello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi militari nello Stato di residenza e da ogni prestazione obbligatoria.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art40 · fonte del testo