Articolo II Le Alte Parti Contraenti concordano di incoraggiare gli scambi culturali fra i due paesi e, al fine di facilitare la cooperazione bilaterale, prenderanno in esame la possibilita' di concludere un Accordo Culturale, allo scopo di far avvicinare maggiormente i loro popoli con l'insegnamento e la diffusione nei loro rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, dell'educazione e della civilta' dell'altro.

Testo vigente dal 26 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;369~accordo-artii · fonte del testo