Alte Parti Contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi ed, allo scopo di facilitare la cooperazione bilaterale, esamineranno la possibilita' di concludere un Accordo culturale volto ad avvicinare i propri popoli attraverso l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civilta' dell'altro Paese, nonche' attraverso la realizzazione di programmi di scambi giovanili.

Testo vigente dal 22 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;364~trattato-art14 · fonte del testo