Alte Parti contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi attraverso l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civilta' dell'altro Paese nonche' attraverso la realizzazione di programmi di scambi giovanili. Le Alte Parti Contraenti riconoscono anche l'interesse reciproco a sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica attraverso l'effettuazione di programmi congiunti di ricerca, lo scambio di esperti, missioni tecniche e documentazione scientifica, l'organizzazione di seminari di convegni scientifici nonche' di corsi di formazione e aggiornamento in discipline scientifiche e l'attuazione di interventi di tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale. Allo scopo di facilitare la cooperazione bilaterale nei settori sopra indicati le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilita' di concludere al piu' presto un accordo quadro di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;14~trattato-art13 · fonte del testo