Articolo III Le Alte Parti Contraenti riconoscono che sia conveniente favorire attivita' congiunte di cooperazione scientifica e tecnica e, a tal fine, promuoveranno l'attuazione di programmi coordinati congiunti su ricerca, sviluppo e formazione, lo scambio di esperti e di missioni tecniche, nonche' lo scambio di informazioni e documenti, insieme con i loro mezzi di diffusione.

Testo vigente dal 26 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;369~accordo-artiii · fonte del testo