[1]Articolo XV

[2]Oltre ai privilegi e alle immunita' previsti nell'articolo XVI, il Direttore generale dell'Agenzia, come pure la persona designata ad agire in suo luogo e vece durante la vacanza di tale ufficio, gode dei privilegi e delle immunita' riconosciuti agli agenti diplomatici di rango analogo.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxv · fonte del testo