[1]Articolo XVII

[2]Gli esperti, diversi dai membri del personale considerato nell'articolo XVI, quando esercitano funzioni presso l'Agenzia o compiono missioni per conto di quest'ultima, godono dei privilegi e delle immunita' piu' sotto indicate, nella misura in cui queste sono necessarie all'esercizio delle loro funzioni, ivi compreso durante i viaggi effettuati nell'esercizio di tali funzioni o nel corso di dette missioni:

  • a)immunita' di giurisdizione per gli atti, ivi compresi parola e scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo nel caso di infrazione alla disciplina della circolazione degli autoveicoli commessa da un esperto o di danni causati da un autoveicolo appartenente al predetto o dallo stesso condotto; gli esperti continuano a godere di tale immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Agenzia;
  • b)inviolabilita' per tutte le carte e tutti i documenti ufficiali in loro possesso;
  • c)le stesse facilitazioni, in materia di regolamenti di valuta e di cambio nonche' per il loro bagaglio personale, di quelle accordate agli agenti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxvii · fonte del testo