[1]Articolo XXI

[2]1. I privilegi e le immunita' previsti dal presente Allegato non sono accordati al Direttore generale, ai membri del personale ed agli esperti dell'Agenzia per loro vantaggio personale. Detti privilegi e immunita' sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Agenzia e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. 2. Il Direttore generale ha il dovere di togliere l'immunita' in tutti i casi in cui il mantenerla possa intralciare l'azione, della giustizia e quando detta immunita' possa essere tolta senza portar pregiudizio agli interessi dell'Agenzia. Per quanto riguarda il Direttore generale, il Consiglio ha competenza per togliere detta immunita'.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxxi · fonte del testo