[1]Articolo VI

[2]Qualsiasi decisione adottata per ragioni di politica industriale e che comporti l'esclusione di una determinata impresa o di una organizzazione di uno Stato membro dalle offerte per l'attribuzione dei contratti dell'Agenzia in un settore determinato richiede l'accordo di tale Stato membro.

[3]Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 7 luglio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~allegato-v-artvi · fonte del testo