[1]ALLEGATO V

[2]POLITICA INDUSTRIALE

[3]Articolo I

[4]1. Per l'applicazione della politica industriale indicata all'articolo VII della Convenzione, il Direttore generale agisce conformandosi alle disposizioni del presente Allegato e alle direttive del Consiglio. 2. Il Consiglio esamina il potenziale e la struttura dell'industria in funzione delle attivita' dell'Agenzia, e in particolare:

  • a)la struttura generale dell'industria e dei raggruppamenti industriali;
  • b)il grado auspicabile di specializzazione nell'industria e i mezzi per raggiungerlo;
  • c)il coordinamento delle politiche industriali nazionali pertinenti;
  • d)l'interazione con le politiche industriali pertinenti di altri organismi internazionali;
  • e)le relazioni fra la capacita' di produzione industriale e le possibilita' di sbocchi;
  • f)l'organizzazione del dialogo con gli industriali, al fine di essere in grado di seguire, ed eventualmente di adattare la politica industriale dell'Agenzia.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~allegato-v-arti · fonte del testo