facilitare la repressione delle infrazioni alla legislazione doganale dei loro rispettivi Stati e nella misura ammessa dalla legislazione dei due Stati, ciascuna Amministrazione doganale procede, a richiesta dell'altra Amministazione doganale, a inchieste o a ricerche, all'audizione delle persone sospette e dei testimoni e notifica i risultati di queste iniziative all'Amministrazione richiedente.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art5 · fonte del testo