richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato fa procedere nel minor tempo possibile, nel quadro delle leggi e regolamenti in vigore nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie, in particolare all'audizione delle persone ricercate per infrazione alla legislazione doganale, di testimoni e di esperti. Comunica senza indugio i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art9 · fonte del testo