domanda dell'Amministrazione doganale di uno degli Stati, l'Amministrazione doganale dell'altro esercita, nel quadro della sua legislazione e delle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su:

  • a)- gli spostamenti e piu' particolarmente, all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate o conosciute nello Stato richiedente di darsi abitualmente o professionalmente ad attivita' contrarie alla legislazione doganale;
  • b)- i movimenti sospetti delle merci segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, a destinazione del suo territorio, di un importante traffico in violazione della sua legislazione doganale;
  • c)- i luoghi dove sono depositate, in quantita' inabituali, merci di cui lo Stato richiedente ha ragioni per ritenere che esse siano destinate ad essere importate illegalmente nel suo territorio;
  • d)- i veicoli, imbarcazioni, aeronavi o altri mezzi di trasporto riguardo i quali lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che essi possano essere utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art3 · fonte del testo