Amministrazioni doganali dei due Stati possono fare stato, a titolo di prova, delle informazioni ricevute e dei documenti prodotti alle condizioni previste dalla presente Convenzione, tanto nei loro processi verbali, rapporti o testimonianze quanto nel caso di procedure e procedimenti innanzi ai tribunali.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art6 · fonte del testo