1. Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amministrativo le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. 2. Le Autorita' competenti dei due Stati si comunicano reciprocamente le informazioni concernenti leggi, regolamenti e qualsiasi altro provvedimento che possano influire sull'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art22 · fonte del testo