Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' o nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art10 · fonte del testo