• 1)Le autorita' competenti degli Stati contraenti:
  • a)si comunicano tutte le informazioni concernenti le disposizioni prese per l'applicazione della presente convenzione;
  • b)si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione, che possono avere conseguenze sull'applicazione della presente convenzione.
  • 2)Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorita' e le istituzioni degli Stati contraenti collaborano tra loro, come se si trattasse dell'applicazione della loro propria legislazione. La collaborazione amministrativa di tali autorita' e istituzioni, in linea di massima e' gratuita. Tuttavia, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono concordare il rimborso di talune spese.
  • 3)Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorita' e le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro, nonche' con le persone interessate o con i loro mandatari o rappresentanti. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorita' diplomatiche o consolari.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art45 · fonte del testo