ARTICOLO VI 1. La Parte italiana si adoperera' per sostenere l'esportazione di beni di investimento e relativi servizi nonche' di beni di consumo durevole attraverso:

  • a)l'assicurazione per il credito all'esportazione;
  • b)la possibilita' per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consen- sus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due governi. 2. Le Parti concordano sull'importante ruolo, per la promozione dello sviluppo economico, del cofinanziamento vincolato a crediti di organismi finanziari internazionali e regionali. 3. Le Parti concordano altresi' sull'opportunita' di utilizzare moderni strumenti come le operazioni di conversione del debito estero e altri strumenti analoghi, evitando possibili effetti interni negativi. 4. La Parte italiana favorira' gli investimenti produttivi in societa' miste italo-cilene nella misura in cui rientrino nella politica assicurativa italiana in materia.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artvi · fonte del testo