ARTICOLO II Al fine di intensificare le relazioni economiche, la Parte italiana si adoperera', compatibilmente con la normativa vigente, attraverso:

  • a)l'assicurazione del credito all'esportazione e degli investimenti;
  • b)la possibilita' per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", nel quadro di intese tra i due Governi. Le Parti si impegnano particolarmente ad identificare progetti validi che presentino un adeguato livello di redditivita' e garanzie appropriate di ripagamento e restituzione dei capitali investiti. In particolare, verra' conferita attenzione a settori quali l'agricoltura e l'industria anche attraverso la formazione di imprese miste. Ove richiesto verra' favorita la partecipazione di istituzioni pubbliche o private italiane a programmi boliviani di privatizzazione.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artii · fonte del testo