ARTICOLO V 1. Le Parti si impegnano alla identificazione di progetti di interesse comune che presentino livelli adeguati di redditivita' e ragionevoli garanzie di ripagamento dei capitali investiti. 2. Saranno altresi' considerati prioritari i progetti che possano apportare valuta mediante l'esportazione di tutta o parte della produzione da essi determinata.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artv · fonte del testo