ARTICOLO VIII La Parte italiana favorira' gli investimenti nel settore dei beni capitali, compatibilmente con la normativa vigente attraverso:

  • a)l'assicurazione ai credito all'esportazione;
  • b)la possibilita' per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due Governi.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artviii · fonte del testo