priorita' stabilite di comune accordo, le Parti si impegneranno ad identificare e finanziare progetti produttivi, incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, sia tramite la creazione dl imprese miste che attraverso altre forme di investimento. Ai fini della concessione dei crediti le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgono di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi terzi.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art16 · fonte del testo