1 trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti non possono effettuare: - trasporti tra due luoghi situati sul territorio dell'altra Parte Contraente, - trasporti tra il territorio dell'altra Parte Contraente e un Paese terzo; salvo autorizzazione speciale dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art14 · fonte del testo