l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente, e con esclusione dei casi previsti dal successivo art. 12 o su decisione della Commissione Mista prevista dall'art. 26 del presente Accordo, ogni trasportatore di una Parte Contraente ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo, vuoto o carico, sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di trasportare merci:

  • a)tra un luogo situato sul territorio di una Parte Contraente e un luogo situato sul territorio dell'altra Parte Contraente, oppure
  • b)in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art11 · fonte del testo