1. I vettori di una delle Parti Contraenti non possono eseguire trasporto di merci tra due luoghi all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa. salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni.

Testo vigente dal 16 luglio 2005

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art14 · fonte del testo