'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un veicolo, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione. L'autorizzazione e' valida soltanto per il periodo di contingentamento per il quale e' rilasciata Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi sia carico o scarico di merci su questo territorio.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art13 · fonte del testo