- Reati di riciclaggio 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislavite e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto e' commesso intenzionalmente: a. la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi sono proventi, allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza dei beni stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti; b. l'occultamento o la dissimulazione della natura, dell'origine, dell'ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di beni, nonche' dei diritti di proprieta' e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti beni sono proventi; e, salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni sapendo, nel momento in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; d. la partecipazione nella commissione di reati che sono stati previsti a norma del presente articolo, l'associazione o la cospirazione allo scopo di commettere tali reati, il tentativo di commetterli, nonche' l'assistenza, la facilitazione, il favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione. 2. Al fine dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: a. e' irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato presupposto; b. puo' prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato presupposto; c. la consapevolezza, il dolo ed il fine, richiesti come elementi dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere dedotti da circostanze obiettive e di fatto. 3. Ciascuna Parte puo' adottare tutte le misure che ritiene necessarie per prevedere come reati, secondo la propria legge interna, i fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in uno o in tutti i seguenti casi: a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi; b. quando l'autore ha agito al fine di profitto; c. quando l'autore ha agito allo scopo di promuovere lo svolgimento di ulteriori attivita' criminali. 4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati presupposti o alle categorie di tali reati specificati nella dichiarazione.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art6 · fonte del testo