- Indagini e misure provvisorie Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nonche' di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art3 · fonte del testo