1. Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti contraenti rifiutano la loro partecipazione e il loro patrocinio nonche' ogni sovvenzione. 2. Le Parti contraenti restano interamente libere di non partecipare ad un'esposizione registrata. 3. Ogni Parte contraente si servira' di tutti i mezzi che, in base alla propria legislazione, le sembreranno i piu' opportuni per agire contro i promotori di esposizioni fittizie o di esposizioni alle quali i partecipanti fossero fraudolentemente attirati da promesse, annunci o false pubblicita'.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art9 · fonte del testo