1. Il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione. 2. Se tale Governo non organizza, esso stesso, l'esposizione, la persona giuridica che l'organizzazione deve essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l'esecuzione degli obblighi di detta persona giuridica.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art10 · fonte del testo