• a)All'entrata come all'uscita, la verifica e lo sdoganamento delle merci che saranno o che sono state presentate o utilizzate in un'esposizione sono effettuati, in tutti i casi in cui cio' sia possibile ed opportuno, sul luogo di tale esposizione.
  • b)Ogni Parte contraente cerchera' in tutti i casi in cui lo riterra' utile, tenuto conto dell'importanza dell'esposizione, di aprire per un periodo ragionevole un ufficio doganale sul luogo dell'esposizione organizzata sul proprio territorio.
  • c)La riesportazione di merci poste in ammissione temporanea puo' effettuarsi in una o piu' riprese e da ogni ufficio doganale aperto a tali operazioni, anche se si tratta di un ufficio diverso dall'ufficio di importazione, a meno che l'importatore non si impegni, allo scopo di godere di una procedura semplificata, a riesportare le merci a mezzo dell'ufficio d'importazione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~allegato-art9 · fonte del testo