Salvo il caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 4, lo Stato che ha ottenuto la registrazione di un'esposizione perde i diritti derivanti da tale registrazione se modifica la data dichiarata per detta esposizione. Se intende tenere l'esposizione in altra data, deve presentare una nuova domanda e sottoporsi, occorrendo, alla procedura fissata nell'articolo 7 che implichi eventuali concorrenze.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art8 · fonte del testo