1. Nonostante la qualifica che potra' essere data ad una esposizione dai suoi organizzatori, la presente Convenzione fa una distinzione fra le esposizioni universali e le esposizioni specializzate. 2. Un'esposizione e' universale quando fa l'inventario dei mezzi utilizzati e dei progressi realizzati o da realizzarsi in piu' rami dell'attivita' umana, quali risultano dalla classifica prevista nel paragrafo 2. a) dell'articolo 30 della presente Convenzione. 3. Essa e' specializzata quando viene consacrata ad un solo ramo dell'attivita' umana, cosi' come e' definito dalla sua classificazione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art3 · fonte del testo