1. La Commissione esecutiva e' composto da delegati dei Governi di dodici Parti contraenti nel numero di uno per ciascuno di essi. 2. La Commissione esecutiva:

  • a)redige e tiene aggiornata una classificazione delle attivita' umane suscettibili di figurare in un'esposizione;
  • b)esamina nani domanda di registrazione di un'esposizione e la sottopone, col suo parere, all'approvazione dell'assemblea generale;
  • c)adempie i compiti che gli sono affidati dall'assemblea generale;
  • d)puo' chiedere il parere di altri comitati.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art30 · fonte del testo