1. Nel caso in cui nelle esposizioni universali siano previsti dei padiglioni nazionali, tutti i Governi partecipanti costruiscono i loro padiglioni a proprie spese. Tuttavia, con la previa approvazione dell'Ufficio, gli organizzatori delle esposizioni universali possono, in deroga, costruire dei locali destinati ad essere affittati ai Governi che non siano in grado di costruire dei padiglioni nazionali. 2. Nelle esposizioni specializzate, la costruzione dei fabbricati spetta agli organizzatori.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art14 · fonte del testo