1. La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi. 2. Le date di apertura e di chiusura di un'esposizione sono fissate al momento della sua registrazione e non possono essere modificate che in caso di forza maggiore e con il consenso dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni (che d'ora innanzi verra' denominato "Ufficio"), previsto dal Titolo V della presente Convenzione. Tuttavia la durata totale dell'esposizione non deve superare i sei mesi.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art4 · fonte del testo