Non sono riscossi i diritti d'importazione, non sono applicati i divieti o le restrizioni all'importazione e, ove sia stata accordata l'ammissione temporanea, non e' richiesta la riesportazione nei seguenti casi:

  • a)prodotti che sono importati ed utilizzati per la costruzione, la sistemazione, la decorazione, l'animazione e l'ambientazione delle presentazioni straniere all'esposizione (vernici, colori, carte da parati, liquidi vaporizzati, articoli per fuochi d'artificio, semi o piantine, ecc.) distrutti per il fatto stesso della loro utilizzazione;
  • b)cataloghi, opuscoli, manifesti e altri stampati ufficiali, illustrati o meno, che sono pubblicati dai paesi partecipanti alla esposizione;
  • c)disegni, piante, fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati come tali nell'esposizione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~allegato-art8 · fonte del testo