Godono dell'ammissione temporanea:

  • a)le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di prove durante l'esposizione;
  • b)le merci destinate ad essere utilizzate per le presentazioni dei prodotti stranieri, quali:
  • i)le merci necessarie alle prove di macchine o apparecchi stranieri esposti;
  • ii)i materiali di costruzione, anche allo stato grezzo, il materiale ornamentale o da arredo, l'attrezzatura elettrica per i padiglioni e gli stands stranieri dell'esposizione, nonche' per i locali utilizzati dal Commissario generale di Sezione di un paese straniero partecipante;
  • iii)gli utensili, il materiale utilizzato per la costruzione e i mezzi di trasporto, necessari ai lavori dell'esposizione;
  • iv)il materiale pubblicitario o dimostrativo destinato manifestamente ad essere utilizzato a scopo pubblicitario per le merci straniere presentate all'esposizione, quale le registrazioni sonore, film e diapositive, nonche' l'apparecchiatura necessaria alla loro utilizzazione.
  • c)il materiale, ivi comprese le installazioni per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione dell'esposizione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~allegato-art2 · fonte del testo